Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 580 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIRITTI DEI FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI 1. Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art. 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredita` alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. 2. I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.
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