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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIRITTI DEI FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI

1. Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione
e alla educazione, a norma dell'art. 279, spetta un assegno
vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredita`
alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata
dichiarata o riconosciuta.

2. I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la
capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma
precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in
beni ereditari.


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