Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1756 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RIMBORSO DELLE SPESE 1. Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non e` stato concluso.
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