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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CASI D'IMPEDIMENTO ALLA DIVISIONE

1. Se tra i chiamati alla successione vi e` un concepito, la
divisione non puo` aver luogo prima della nascita del medesimo.
Parimenti la divisione non puo` aver luogo durante la pendenza di un
giudizio sulla legittimita` o sulla filiazione naturale di colui
che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a
succedere, ne` puo` aver luogo durante lo svolgimento della
procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento
previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento
dell'ente istituito erede.

2. L'autorita` giudiziaria puo` tuttavia autorizzare la divisione,
fissando le opportune cautele.

3. La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i
chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti.

4. Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione
di quote, l'autorita` giudiziaria puo` attribuire agli altri coeredi
tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze,
disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.


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