Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 715 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CASI D'IMPEDIMENTO ALLA DIVISIONE 1. Se tra i chiamati alla successione vi e` un concepito, la divisione non puo` aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non puo` aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla legittimita` o sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, ne` puo` aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede. 2. L'autorita` giudiziaria puo` tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele. 3. La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti. 4. Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorita` giudiziaria puo` attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.
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