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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RESPONSABILITA` DEL VETTORE NEI CONFRONTI DEL MITTENTE

1. Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza
riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui e` gravata la cosa,
o senza esigere il deposito della somma controversa, e` responsabile
verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e
non puo` rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri
crediti, salva l'azione verso il destinatario.


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