Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1692 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RESPONSABILITA` DEL VETTORE NEI CONFRONTI DEL MITTENTE 1. Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui e` gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, e` responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non puo` rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario.
Versione PDF |