Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 128 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MATRIMONIO PUTATIVO 1. Se il matrimonio e` dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullita`, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso e` stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita` derivante da cause esterne agli sposi. 2. Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonche` rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullita`. 3. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. 4. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullita` dipenda da bigamia o incesto. 5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento e` consentito.
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