Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 665 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SCELTA NEL LEGATO ALTERNATIVO 1. Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo.
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