Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2199 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INDICAZIONE DELL'ISCRIZIONE 1. L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale e` iscritto.
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