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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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LIQUIDAZIONE DELL'EREDITA` IN CASO DI OPPOSIZIONE

1. Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata
notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede
non puo` eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione
dell'eredita` nell'interesse di tutti i creditori e legatari.

2. A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione
dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta
successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro
un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni
trenta, le dichiarazioni di credito.

3. L'invito e` spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari
dei quali e` noto il domicilio o la residenza ed e` pubblicato nel
foglio degli annunzi legali della provincia.


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