Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 498 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo LIQUIDAZIONE DELL'EREDITA` IN CASO DI OPPOSIZIONE 1. Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non puo` eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredita` nell'interesse di tutti i creditori e legatari. 2. A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito. 3. L'invito e` spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali e` noto il domicilio o la residenza ed e` pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.
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