Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1619 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIRITTO DI CONTROLLO 1. Il locatore puo` accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.
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