Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 834 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE 1. Nessuno puo` essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprieta`, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennita`. 2. Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
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