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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE

1. Nessuno puo` essere privato in tutto o in parte dei beni di sua
proprieta`, se non per causa di pubblico interesse, legalmente
dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennita`.

2. Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico
interesse sono determinate da leggi speciali.


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