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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INTERDIZIONE E INABILITAZIONE NELL'ULTIMO ANNO DI MINORE ETA`

1. Il minore non emancipato puo` essere interdetto o inabilitato
nell'ultimo anno della sua minore eta`. L'interdizione o
l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge
l'eta` maggiore.


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