Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 416 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INTERDIZIONE E INABILITAZIONE NELL'ULTIMO ANNO DI MINORE ETA` 1. Il minore non emancipato puo` essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore eta`. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'eta` maggiore.
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