Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 2545   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



SOSTITUZIONE DEI LIQUIDATORI

1. In caso d'irregolarita` o di eccessivo ritardo nello svolgimento
della liquidazione ordinaria di una societa` cooperativa,
l'autorita` governativa puo` sostituire i liquidatori o, se questi
sono stati nominati dall'autorita` giudiziaria, puo` chiederne la
sostituzione al tribunale.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso