Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2545 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SOSTITUZIONE DEI LIQUIDATORI 1. In caso d'irregolarita` o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una societa` cooperativa, l'autorita` governativa puo` sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorita` giudiziaria, puo` chiederne la sostituzione al tribunale.
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