Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2526 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RECESSO DEL SOCIO 1. La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo e` ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla societa` e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori. 2. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
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