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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI

1. Quando cessa l'enfiteusi all'enfiteuta spetta il rimborso dei
miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal
fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al
tempo della riconsegna.

2. Se in giudizio e` stata fornita qualche prova della sussistenza
in genere dei miglioramenti, all'enfiteuta compete la ritenzione del
fondo fino a quando non e` soddisfatto il suo credito.

3. Per le addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono essere
tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle,
deve pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni
non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento,
si applica la disposizione del primo comma di questo articolo.


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