Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2360 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE RECIPROCA DI AZIONI 1. E` vietato alle societa` di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societa` fiduciaria o per interposta persona.
Versione PDF |