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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE RECIPROCA DI AZIONI

1. E` vietato alle societa` di costituire o di aumentare il capitale
mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di
societa` fiduciaria o per interposta persona.


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