Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2046 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo IMPUTABILITA` DEL FATTO DANNOSO 1. Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacita` d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacita` derivi da sua colpa.
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