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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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IMPUTABILITA` DEL FATTO DANNOSO

1. Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la
capacita` d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso,
a meno che lo stato d'incapacita` derivi da sua colpa.


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