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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RESPONSABILITA` PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

1. I creditori della societa` possono far valere i loro diritti sul
patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre
personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per
conto della societa` e, salvo patto contrario, gli altri soci.

2. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilita` o
l'esclusione della solidarieta` non e` opponibile a coloro che non
ne hanno avuto conoscenza.


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