Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2267 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RESPONSABILITA` PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI 1. I creditori della societa` possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della societa` e, salvo patto contrario, gli altri soci. 2. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilita` o l'esclusione della solidarieta` non e` opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.
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