Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2835 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ISCRIZIONE IN BASE A SCRITTURA PRIVATA 1. Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente. 2. Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa e` depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati. 3. L'originale o la copia rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari.
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