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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

1. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio
stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore
ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto e` da lui
dovuto.

2. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi
successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del
quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

3. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto e`
risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal
giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la
riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del
premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso
delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni
sulla vita.


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