Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1901 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO 1. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto e` da lui dovuto. 2. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. 3. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto e` risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
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