Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 75 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo LINEE DELLA PARENTELA 1. Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
Versione PDF |