Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1531 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INTERESSI, DIVIDENDI E DIRITTO DI VOTO 1. Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore. 2. Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.
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