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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INTERESSI, DIVIDENDI E DIRITTO DI VOTO

1. Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i
dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della
scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al
compratore.

2. Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto
di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.


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