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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti od amministrati dalla societa' per conto di
terzi.
La punibilita' e' esclusa se le falsita' o le omissioni non alterano
in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa
appartiene. La punibilita' e' comunque esclusa se le falsita' o le
omissioni determinano una variazione del risultato economico di
esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una
variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non
superiore al 10 per cento da quella corretta. ))


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