Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2537 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO 1. Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni dell'art. 2436. 2. Alle deliberazioni che riducono la responsabilita` dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2499.
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