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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

1. Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto
costitutivo si applicano le disposizioni dell'art. 2436.

2. Alle deliberazioni che riducono la responsabilita` dei soci verso
i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2499.


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