Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2594 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo NORME APPLICABILI (( 1. Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. 2. Le condizioni e le modalita` per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali. ))
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