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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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NORME APPLICABILI

(( 1. Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo
capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590.

2. Le condizioni e le modalita` per la concessione del brevetto
e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la
loro durata sono regolati dalle leggi speciali. ))


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