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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ADDIZIONI

1. L'usufruttuario puo` eseguire addizioni che non alterino la
destinazione economica della cosa.

2. Egli ha diritto di toglierle alla fine dell'usufrutto, qualora
cio` possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il
proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso
deve essere corrisposta all'usufruttuario un'indennita` pari alla
minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al
tempo della riconsegna.

3. Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa
e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni
relative ai miglioramenti.


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