Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 986 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ADDIZIONI 1. L'usufruttuario puo` eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa. 2. Egli ha diritto di toglierle alla fine dell'usufrutto, qualora cio` possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all'usufruttuario un'indennita` pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. 3. Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti.
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