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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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EFFETTI

1. Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le
alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa
sequestrata, in conformita` delle regole stabilite per il
pignoramento.

2. Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente
il pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata
proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge.


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