Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2375 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA 1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. 2. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
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