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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel
verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro
dichiarazioni.

2. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un
notaio.


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