Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2384 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo POTERI DI RAPPRESENTANZA 1. Gli amministratori che hanno la rappresentanza della societa` possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo. 2. Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa`.
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