Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 19 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo LIMITAZIONI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA 1. Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
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