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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RISCHI

1. Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti
consegnati al compratore e` compresa la polizza di assicurazione per
i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui
si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore.

2. Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del
contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce,
e le ha in mala fede taciute al compratore.


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