Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1529 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RISCHI 1. Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore e` compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore. 2. Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.
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