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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ATTI COMPIUTI PER PERSONA INCAPACE

1. I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato
assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione
degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono
soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il
loro ufficio.

2. La mancanza della trascrizione puo` anche essere opposta ai
minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai
medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i
curatori che avevano l'obbligo della trascrizione.

3. La mancanza della trascrizione non puo` essere opposta dalle
persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri
rappresentati o amministrati, ne` dai loro eredi.


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