Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2667 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ATTI COMPIUTI PER PERSONA INCAPACE 1. I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio. 2. La mancanza della trascrizione puo` anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione. 3. La mancanza della trascrizione non puo` essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati, ne` dai loro eredi.
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