Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1930 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIRITTO DEL RIASSICURATO IN CASO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennita` dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
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