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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIRITTO DEL RIASSICURATO IN CASO DI LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato,
il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennita` dovuta al
riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri
crediti.


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