Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1605 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo LIBERAZIONE O CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE 1. La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non puo` opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa anteriore al trasferimento. Si puo` in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformita` degli usi locali. 2. Se la liberazione o la cessione e` stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non e` stata trascritta, puo` essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio e` gia` trascorso, puo` essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del trasferimento.
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