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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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LIBERAZIONE O CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE

1. La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione
non ancora scaduto non puo` opporsi al terzo acquirente della cosa
locata, se non risulta da atto scritto avente data certa anteriore
al trasferimento. Si puo` in ogni caso opporre il pagamento
anticipato eseguito in conformita` degli usi locali.

2. Se la liberazione o la cessione e` stata fatta per un periodo
eccedente i tre anni e non e` stata trascritta, puo` essere opposta
solo entro i limiti di un triennio; se il triennio e` gia`
trascorso, puo` essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso
nel giorno del trasferimento.


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