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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RITENZIONE PER LE SOMME ANTICIPATE

1. Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal
secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di
ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza
della somma a lui dovuta.


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