Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1011 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RITENZIONE PER LE SOMME ANTICIPATE 1. Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.
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