Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1500 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PATTO DI RISCATTO 1. Il venditore puo` riservarsi il diritto di riavere la proprieta` della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. 2. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita e` nullo per l'eccedenza.
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