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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PATTO DI RISCATTO

1. Il venditore puo` riservarsi il diritto di riavere la proprieta`
della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi
stabiliti dalle disposizioni che seguono.

2. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per
la vendita e` nullo per l'eccedenza.


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