Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2697 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ONERE DELLA PROVA 1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 2. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e` modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
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