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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ONERE DELLA PROVA

1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti
che ne costituiscono il fondamento.

2. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si e` modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda.


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