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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DELAZIONE DI GIURAMENTO

1. Nei casi indicati dagli art. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la
prescrizione e` stata opposta puo` deferire all'altra parte il
giuramento per accertare se si e` verificata l'estinzione del
debito.

2. Il giuramento puo` essere deferito al coniuge superstite e agli
eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno
notizia dell'estinzione del debito.


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