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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DONAZIONE, VENDITA E CESSIONE DEI DIRITTI DI SUCCESSIONE

1. La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato
all'eredita` faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o
a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa
accettazione dell'eredita`.


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