Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 477 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DONAZIONE, VENDITA E CESSIONE DEI DIRITTI DI SUCCESSIONE 1. La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredita` faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredita`.
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