Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1883 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI 1. L'impresa di assicurazione non puo` essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una societa` per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
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