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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI

1. L'impresa di assicurazione non puo` essere esercitata che da un
istituto di diritto pubblico o da una societa` per azioni e con
l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.


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