Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2829 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ISCRIZIONE SUI BENI DEL DEFUNTO 1. L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto puo` eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se pero` risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.
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