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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ATTO DI NASCITA E POSSESSO DI STATO

1. La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto
nei registri dello stato civile.

2. Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello
stato di figlio legittimo.


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