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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PERIMENTO DELLE MANDRE O DEI GREGGI

1. Se l'usufrutto e` stabilito sopra una mandra o un gregge,
l'usufruttuario e` tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla
concorrente quantita` dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha
cominciato ad essere mancante del numero primitivo.

2. Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non
imputabile all'usufruttuario, questi non e` obbligato verso il
proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.


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