Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 994 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PERIMENTO DELLE MANDRE O DEI GREGGI 1. Se l'usufrutto e` stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario e` tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantita` dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo. 2. Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non e` obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.
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