Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 129-bis vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RESPONSABILITA` DEL CONIUGE IN MALA FEDE E DEL TERZO 1. Il coniuge al quale sia imputabile la nullita` del matrimonio e` tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennita`, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennita` deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E` tenuto altresi` a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati. 2. Il terzo al quale sia imputabile la nullita` del matrimonio e` tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio e` annullato, l'indennita` prevista nel comma precedente. 3. In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullita` del matrimonio e` solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennita`. (1) --------- (1) N. Redaz. - Articolo aggiunto dall'art. 21 della L. 19.05.75, n. 151.
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