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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 129-bis   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



RESPONSABILITA` DEL CONIUGE IN MALA FEDE E DEL TERZO

1. Il coniuge al quale sia imputabile la nullita` del matrimonio e`
tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il
matrimonio sia annullato, una congrua indennita`, anche in mancanza
di prova del danno sofferto. L'indennita` deve comunque comprendere
una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E` tenuto
altresi` a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre
che non vi siano altri obbligati.

2. Il terzo al quale sia imputabile la nullita` del matrimonio e`
tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio e`
annullato, l'indennita` prevista nel comma precedente.

3. In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel
determinare la nullita` del matrimonio e` solidalmente responsabile
con lo stesso per il pagamento dell'indennita`. (1)

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(1) N. Redaz. - Articolo aggiunto dall'art. 21 della L. 19.05.75, n.
151.


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