Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 363 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo FORMAZIONE DELL'INVENTARIO 1. L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale (1) o di un notaio a cio` delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del pro tutore e, se e` possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia. 2. Il giudice puo` consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire. 3. L'inventario e` depositato presso il tribunale. (2) 4. Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerita`. ------- (1) N. Redaz. - L'art. 141 del Decreto Legislativo 19.02.98, n. 51 (pubblicato sul S.O. 20.03.98 n. 48/L, in vigore dal 21.03.98, con effetto dal 18.07.98), ha sostituito le parole "della pretura" con le parole "del tribunale". (2) N. Redaz. - L'art. 141 del Decreto Legislativo 19.02.98, n. 51 (pubblicato sul S.O. 20.03.98 n. 48/L, in vigore dal 21.03.98, con effetto dal 18.07.98), ha sostituito le parole "la pretura" con le parole "il tribunale". Si tenga presente, tuttavia, che e` in corso di esame un disegno di legge per differire dal 18.07.98 al 02.06.99 l'effetto delle suddette modifiche.
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