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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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FORMAZIONE DELL'INVENTARIO

1. L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale
(1) o di un notaio a cio` delegato dal giudice tutelare, con
l'intervento del pro tutore e, se e` possibile, anche del minore che
abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni
scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.

2. Il giudice puo` consentire che l'inventario sia fatto senza
ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del
patrimonio non eccede quindicimila lire.

3. L'inventario e` depositato presso il tribunale. (2)

4. Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano
con giuramento la sincerita`.

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(1) N. Redaz. - L'art. 141 del Decreto Legislativo 19.02.98, n. 51
(pubblicato sul S.O. 20.03.98 n. 48/L, in vigore dal 21.03.98, con
effetto dal 18.07.98), ha sostituito le parole "della pretura" con
le parole "del tribunale".

(2) N. Redaz. - L'art. 141 del Decreto Legislativo 19.02.98, n. 51
(pubblicato sul S.O. 20.03.98 n. 48/L, in vigore dal 21.03.98, con
effetto dal 18.07.98), ha sostituito le parole "la pretura" con le
parole "il tribunale".

Si tenga presente, tuttavia, che e` in corso di esame un disegno di
legge per differire dal 18.07.98 al 02.06.99 l'effetto delle
suddette modifiche.


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