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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INSOLVENZA DEL NUOVO DEBITORE

1. Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il
debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato
diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

2. Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse
il debito in confronto del creditore, il debitore originario non e`
liberato.

3. Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha
aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del
debitore originario era condizione espressa della stipulazione.


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