Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 991 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ALBERI FRUTTIFERI 1. Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.
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