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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CESSAZIONE DELL'INTERCLUSIONE

1. Se il passaggio cessa di essere necessario, puo` essere soppresso
in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o
del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso
ricevuto; ma l'autorita` giudiziaria puo` disporre una riduzione
della somma, avuto riguardo alla durata della servitu` e al danno
sofferto. Se l'indennita` fu convenuta in annualita`, la prestazione
cessa dall'anno successivo.


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