Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1055 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CESSAZIONE DELL'INTERCLUSIONE 1. Se il passaggio cessa di essere necessario, puo` essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorita` giudiziaria puo` disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitu` e al danno sofferto. Se l'indennita` fu convenuta in annualita`, la prestazione cessa dall'anno successivo.
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