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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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LIMITI DI APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori
che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali
riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilita` di
provvedere al loro allevamento.

2. Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un
istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il
mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in stato di
abbandono materiale o morale.


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