Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2457 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI 1. Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'art. 2455, i libri della societa` devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese. Chiunque puo` esaminarli, anticipando le spese.
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