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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI

1. Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il
deposito indicato nell'art. 2455, i libri della societa` devono
essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del
registro delle imprese. Chiunque puo` esaminarli, anticipando le
spese.


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