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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INSERZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE

1. Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o
da norme corporative (1) sono di diritto inseriti nel contratto,
anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

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(1) N. Redaz. - Il D.Lgs.Lgt. 23.11.44, n. 369 ha soppresso
l'ordinamento corporativo per cui le disposizioni che richiamano le
norme corporative sono da ritenersi abrogate.


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